FAQ
La cittadinanza è la condizione della persona fisica alla quale l’ordinamento giuridico di uno Stato riconosce la pienezza dei diritti civili e politici.
La cittadinanza italiana si basa sul principio della discendenza per il quale è cittadino italiano il figlio nato da padre e/o madre italiana.
La Cittadinanza Italiana si acquisisce automaticamente:
- per filiazione “jure sanguinis” o diritto di sangue in virtù del quale il figlio nato da padre o da madre italiana è cittadino italiano dovunque avvenga la nascita;
- per nascita sul territorio italiano “jure soli” o diritto di suolo, se i genitori sono ignoti o apolidi oppure se i genitori stranieri non trasmettono la propria cittadinanza al figlio secondo la legge del proprio Stato di appartenenza o se il minore è stato rinvenuto in una condizione di abbandono sul territorio italiano;
- per riconoscimento di paternità o maternità da parte di un cittadino o una cittadina italiana o a seguito di dichiarazione giudiziale di filiazione di un minore;
- per adozione, da parte di un cittadino o cittadina italiana, di un minore.
La Cittadinanza Italiana si può acquisire su istanza da presentare in Comune nei seguenti casi:
- riconoscimento a straniero residente, discendente da avo italiano
- riconoscimento di straniero maggiorenne riconosciuto da genitore italiano
- acquisto con manifestazione di volontà per straniero nato in Italia
La Cittadinanza Italiana si può acquisire su istanza da presentare alla Prefettura di Verona nei seguenti casi:
- acquisto per matrimonio con cittadino italiano
- acquisto per residenza in Italia
La Cittadinanza Italiana si acquisisce in base a Leggi Speciali nei seguenti casi:
- discendenti cittadini ex impero austro- ungarico
- discendenti di cittadini residenti nel territorio di Trieste durante la 2^ guerra mondiale
- discendenti di cittadini dei territori ex italiani ceduti all’Jugoslavia dopo la 2^ guerra mondiale
Riacquisto Cittadinanza Italiana
Coloro che trasferitisi all’estero, abbiano perso la cittadinanza italiana per una qualsiasi causa, al loro rientro in Italia possono riacquistarla
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è una dichiarazione che l'interessato può presentare a Pubbliche Amministrazioni, gestori o esercenti di pubblici servizi (che sono obbligati ad accettarla) e a privati che lo consentono.
Può contenere informazioni riguardanti stati, qualità personali o fatti di cui l'interessato sia a diretta conoscenza, relativi a se stesso o ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
Tale dichiarazione va resa firmata davanti all'ufficiale della Pubblica Amministrazione addetto a riceverla, senza bisogno di autentica di firma, allegando una fotocopia del documento di identità del dichiarante.
A chi interessa:
A coloro che devono fornire informazioni conosciute ma non certificabili a pubbliche amministrazioni, gestori di pubblici servizi e privati che la accettano.
Come:
E' sufficiente compilare il modulo predisposto nelle parti che interessano, firmandolo e allegando fotocopia fronte e retro del documento di identità del dichiarante.
Dove:
Sia presso gli uffici demografici del Comune di Villafranca di Verona, che presso la delegazione di Dossobuono vi sono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive.
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è una dichiarazione che l'interessato può presentare a Pubbliche Amministrazioni, gestori o esercenti di pubblici servizi (che sono obbligati ad accettarla) e a privati che lo consentono.
Può contenere informazioni riguardanti stati, qualità personali o fatti di cui l'interessato sia a diretta conoscenza, relativi a se stesso o ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
Tale dichiarazione va resa firmata davanti all'ufficiale della Pubblica Amministrazione addetto a riceverla, senza bisogno di autentica di firma, allegando una fotocopia del documento di identità del dichiarante.
A chi interessa:
A coloro che devono fornire informazioni conosciute ma non certificabili a pubbliche amministrazioni, gestori di pubblici servizi e privati che la accettano.
Come:
E' sufficiente compilare il modulo predisposto nelle parti che interessano, firmandolo e allegando fotocopia fronte e retro del documento di identità del dichiarante.
Dove:
Sia presso gli uffici demografici del Comune di Villafranca di Verona, che presso la delegazione di Dossobuono vi sono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive.
Il voto assistito
Gli elettori con grave infermità possono essere accompagnati all’interno della cabina elettorale da un altro elettore, per poter eseguire la votazione.
È possibile inoltre richiedere al Comune di apporre un timbro sulla tessera elettorale che attesti il diritto permanente di poter usufruire del voto assistito.
La richiesta d’apposizione del timbro va inviata al Sindaco in Corso Garibaldi, 24 – 37069 Villafranca di Verona con la documentazione sanitaria rilasciata dalla ASL competente che certifica l’impossibilità di esercitare autonomamente il diritto di voto.
Per gli elettori non vedenti è sufficiente esibire il libretto nominativo di pensione, rilasciato dall’INPS oppure il verbale della Commissione Sanitaria Unica per l'accertamento delle condizioni visive (artt. 2 e 3 Legge 138/2001).
La domanda per ottenere il timbro sulla tessera elettorale può essere presentata anche da persona diversa dall’elettore interessato, purché in possesso di:
- delega (su carta semplice)
- fotocopia del documento d’identità dell’interessato
- tessera elettorale in originale dell’interessato.
Il voto domiciliare
E’ l’esercizio del diritto di voto, al proprio domicilio.
Con l’approvazione della Legge 7 maggio 2009, n. 46 viene esteso il diritto al voto domiciliare anche ad altre categorie di elettori intrasportabili affetti da gravissime infermità.
Infatti, oltre agli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto domiciliare anche gli elettori affetti da gravissime infermità tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile.
Per esercitare il voto a domicilio occorre presentare domanda al Sindaco in Corso Garibaldi, 24 – 37069 Villafranca di Verona, in un periodo compreso tra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione. Nella domanda va indicato l’indirizzo dell’abitazione dell’elettore, un recapito telefonico e vanno allegati la copia della tessera elettorale e del documento di identità.
La legge sul voto permette ai cittadini italiani residenti in paesi stranieri di votare per corrispondenza, in occasione di elezioni politiche o referendum.
Possono votare i residenti all’estero maggiorenni e iscritti alle liste elettorali.
Le liste sono compilate confrontando i dati di AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero) e di schedari consolari.
L’iscrizione all’anagrafe consolare è obbligatoria per gli italiani che dimorano all’estero per più di un anno, come stabilito dalla legge 470/88.
Il cittadino italiano residente all’estero può scegliere se votare all’estero, per corrispondenza o tornare a votare in Italia.
La decisione di votare in Italia deve essere comunicata per iscritto al Consolato o alla Rappresentanza Diplomatica (nella sezione modulistica trovi il modello per comunicare l’opzione voto in Italia) entro il 31 dicembre dell’anno precedente la scadenza della legislatura o, in caso di scioglimento anticipato delle camere o di referendum, entro 10 giorni dall’indizione delle elezioni o del referendum. La scelta non è definitiva e dovrà essere rinnovata a ogni elezione.
Il modulo dovrà pervenire, debitamente compilato, all’Ufficio consolare operante nella circoscrizione di residenza dell’elettore, per posta o mediante consegna a mano, entro il termine suddetto.
Qualora l’opzione venga inviata per posta, l’elettore ha l’onere di accertare la ricezione, da parte dell’Ufficio consolare, entro il termine prescritto.
L’opzione può essere revocata con le medesime modalità ed entro gli stessi termini previsti per il suo esercizio.
Le opzioni effettuate in occasione di precedenti consultazioni politiche o referendarie non hanno più effetto.
Operazioni di voto per corrispondenza.
Agli elettori che hanno deciso di votare per corrispondenza il Consolato invia, in prossimità delle elezioni, un plico con:
- il certificato elettorale
- la scheda elettorale
- due buste, una affrancata e una bianca
Gli elettori che a 14 giorni dalla data delle elezioni non hanno ricevuto il plico, possono richiederlo, presentandosi di persona al proprio Ufficio consolare.
Per votare:
- inserire nella busta bianca la scheda con l’espressione di voto
- inserire la busta bianca chiusa in quella affrancata, e inserire il certificato elettorale
- chiudere il tutto e inviare al Consolato.
Per essere valide, le buste con le schede devono arrivare entro le ore 16.00 del giovedì che precede le elezioni. Le schede arrivate in ritardo vengono bruciate.
È responsabilità del Consolato inviare in Italia le buste pervenute in tempo.
Casi in cui non è possibile votare all’estero
Gli elettori residenti negli Stati in cui non vi sono rappresentanze diplomatiche italiane, negli Stati con i cui governi non sia stato possibile concludere le intese in forma semplificata e negli Stati che si trovino in situazioni tali da non garantire anche temporaneamente, l’esercizio per via postale del diritto di voto, avranno diritto – presentando apposita istanza all’ufficio consolare della circoscrizione di residenza o, in assenza di tale ufficio nello Stato di residenza, all’ufficio consolare di uno degli stati limitrofi, corredata della tessera elettorale munita del timbro della sezione attestante l’avvenuta votazione nonché del biglietto di viaggio - al rimborso del 75% del costo del biglietto di viaggio stesso.