FAQ

L’albo dei Giudici Popolari  è l'elenco delle persone qualificate a ricoprire le funzioni di giudice popolare presso la Corte d'Assise di primo e di secondo grado.
È costituito dai nomi dei cittadini che hanno presentato domanda e sono in possesso dei requisiti richiesti dalla legge 10 aprile 1951, n. 287 ed è integrato con la iscrizione d’ufficio di altri cittadini scelti dalla commissione comunale sempre fra coloro che risultano essere in possesso dei requisiti prescritti.

Una commissione comunale è , infatti, preposta alla formazione ed aggiornamento biennale dell’Albo dei Giudici Popolari che avviene ogni secondo anno dei successivi bienni al primo aggiornamento avvenuto nell’anno 1953.

Una commissione mandamentale, presieduta dal Presidente del Tribunale e formata da tutti i sindaci del mandamento, provvede alla formazione dell’albo definitivo di giudici popolari di corte d’assise e di corte di assise di appello, con le modalità degli artt. 16,17,18, 19 e 20 della Legge 287/1951.   

requisiti necessari per iscriversi all’albo sono:
- essere cittadini italiani di buona condotta morale
- godere dei diritti civili e politici
- avere un'età compresa tra trenta e sessantacinque anni
- essere in possesso del titolo di studio di scuola media di primo grado per l'iscrizione all'Albo dei Giudici Popolari di Corte d'Assise (primo grado) e del titolo di studio di scuola media di secondo grado per l'iscrizione all'Albo dei Giudici Popolari di Corte d'Assise d’Appello (secondo grado).

La domanda (vedi sezione modulistica) deve essere presentata dal 1 aprile al 31 luglio di ogni anno dispari presso l’Ufficio Protocollo del Comune  in Corso Garibaldi, 24 – 37069 VILLAFRANCA DI VR.

È possibile inviare la domanda via fax allo 045.6339102, via PEC all'indirizzo protocollo.comune.villafranca.vr@pecveneto.it, oppure via e-mail all'indirizzo elettorale@comune.villafranca.vr.it, allegando fotocopia del documento d’identità.

Gli iscritti all’Albo sono cancellati d’ufficio in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge.

Sono esclusi dall'ufficio di giudice popolare:
- i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato e a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio
- i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Per qualsiasi informazione si può contattare l’ufficio elettorale del Comune di Villafranca di Verona al numero di telefono 045.6339108.
Orari: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e martedì dalle 15.30 alle 17.00.

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